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APOLOGIA DI REATO. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Proposta di legge 733.

Pubblicato da Fede in Attualità nazionale

Mi si chiede un giudizio sull’art. 50 – bis alla legge in oggetto, appena approvato dal Senato su proposta di D’Alia dell’UDC. Articolo che ritengo utile riportare per intero.
Lo pubblico oggi, 9 giugno 2010 perché la disposizione che tratto non è ancora legge. Poi non lo potrò più fare. All’Autorità di PS faccio presente che, per il principio del Favor Rei, oggi non sono perseguibile, e neppure tra qualche giorno, in quanto la nuova norma non è retroattiva. Al momento dell’entrata in vigore della norma, mi limiterò ad interrompere la pubblicazione del sito, non potendo io fare da censore ai compagni che vi scrivono.  Sarà il segnale per tutti gli amici che la luce della democrazia si è spenta in Italia.

D’Alia
Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:
«Art. 50-bis.
(Repressione di attivita` di apologia o istigazione a delinquere
compiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire
alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice
penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che
consentano di ritenere che alcuno compia detta attivita` di apologia o di
istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno,
in seguito a comunicazione dell’autorita` giudiziaria, puo` disporre con proprio
decreto l’interruzione della attivita` indicata, ordinando ai fornitori di
connettivita` alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio
necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati
all’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle
comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione e` ammesso ricorso
all’autorita` giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 e` revocato
in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel
medesimo comma.
Tip. Senato (346)

Inevitabile fare un riferimento a quanto approvato da Mussolini con l’art 414 del Codice Penale, tutt’ora vigente.
Cosa vi è detto ?

Prendetevi il secondo libro del Codice Penale, all’interno del Titolo V “Dei delitti contro l’ordine pubblico”, è previsto il reato di “Istigazione a delinquere”. Riporto il testo:
“Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti”.
Cosa vuol dire “apologia”? Qual è la condotta punibile? Quale, invece, quella non punibile perché ritenuta lecita visti i confini di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione.?
Letteralmente “apologia” è il discorso o l’esaltazione che taluno fa di una dottrina rifiutata dalla maggioranza. Essa deve distinguersi, però, sia dalla istigazione, sia dalla propaganda. Infatti, mentre quest’ultima è l’azione volta a conquistare l’adesione di un pubblico sempre maggiore verso la tutela di un interesse che (almeno tendenzialmente) è lecito, l’istigazione è la condotta di colui il quale induce o persuade taluno (per di più con modalità subdole) ad azioni riprovevoli o punite dalla legge.
Se si tralascia il principio costituzionale espresso nell’art. 21 che testualmente afferma:
“ Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”
La lettura letterale dell’ultimo comma dell’art. 414 c.p. porta a concludere che il legislatore (nella parte in cui afferma “chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti”) punisce la “mera” condotta di colui che manifesta ed esalta pubblicamente la correttezza di atti ritenuti illeciti. Ciò significa che il solo affermare – o non riconoscere – la validità di talune scelte legislative può essere rilevante penalmente quale apologia del delitto.
Siamo di fronte ad uno scontro di titani tra “libera manifestazione del pensiero” (costituzionalmente tutelata) da considerarsi lecita e quella, invece, illecita manifestata dal legislatore penale e richiamata oggi da D’Alia.
Una lettura letterale dell’art. 414 del codice penale porta ad una equivalenza tra “apologia” e “libera manifestazione del pensiero”. La costituzione afferma l’esatto contrario, dando libera stura al pensiero dei cittadini che vogliono poter far avanzare determinate opinioni.
Ad una analisi della sola Carta Costituzionale troveremmo, che la manifestazione del pensiero illecita è solo quella che viola il così detto “buon costume” per cui risulta, ma qui l’opinione si fa personale nella interpretazione appunto del ‘buon costume’, penalmente punibile, la condotta di “apologia della pedofilia” oppure l’apologia atta “ad ottenere più di una moglie etc.”.
Il legislatore ha quindi ben fatto (sempre a mio giudizio) ad emanare l’art. 6oo ter codice penale, che punisce le condotte di realizzazione, distribuzione o divulgazione, anche per via telematica, di materiale pornografico minorile, strumento principe per reprimere la “pedofilia”.
Perché insisto a relativizzare affermando che ciò è la mia personale opinione, un giudizio in questa materia? Evidentemente perché ritengo che la stessa, come è l’intera materia costituzionale e penale, sia soggetta ad evoluzione sulla spinta politica del popolo. Riparto da una oggettiva sentenza della Corte, che rinfranca le mie opinioni.
L’OMBRELLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Anche la sinistra italiana, portata ad esprimersi sulla costituzionalità della norma fascita sulla ‘istigazione a delinquere’, nel 1970, presente Costantino Mortati, che fu uno dei principali redattori della Costituzione per parte del PCI, (e che personalmente stimo moltissimo, avendolo preso a maestro), valutando l’esigenza di difendere il sistema statuale (inteso come potere dell’ordinamento di imporre le leggi sul proprio territorio), il 23 aprile 1970 sottoscrisse tramite la Corte Costituzionale, la seguente sentenza:

‘ dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 414, ultimo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 21,
primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Rovigo, con
ordinanza 23 novembre 1968.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1970.
Firmato: GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI
- COSTANTINOMORTATI –
- GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO – MICHELE TRIMARCHI VEZIO

In altre parole, IL PRINCIPE, (in Italia, nero o rosso che sia) vuole poter azzerare le facoltà di colui che lo attacca nel suo campo specifico ed irrinunciabile: quello del potere.

Nelle premesse della riportata sentenza, proprio il Mortati, lascia un insegnamento: il diritto penale costituisce una norma di equilibrio tra il senso politico comune ed il potere dello Stato. Qualora una norma non piaccia, sarà il popolo, manifestando disappunto, attraverso i suoi rappresentanti, ad abrogare o modificare la norma odiata.
Oggi è addirittura un rappresentante dell’opposizione (UDC) a richiedere un intervento liberticida, raccogliendo ampio consenso politico in senato.

Se il popolo accetta questa imposizione, che personalmente ritengo orrenda, vuol dire che anche costituzionalmente, è legittimo immaginare che il Governo, su argomenti di suo gradimento, imponga regole anche durissime contro chi lo critica.

Del resto Hitler, emanate disposizione sul rispetto della gerarchia, fece approvare anche le conseguenti regole che definivano pazzi gli oppositori a tale principio, e quindi emanò altre disposizioni per l’eliminazione fisica dei pazzi. Il tutto senza turbare gli equilibri costituzionali, che portarono giudici anche saggi ad avvalorare gli abomini.

La difesa della democrazia è nel popolo che la esprime. E’ il popolo italiano che non ritiene più opportuno difendere questi principi.

Federico Bigongiari

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